La dicotomia privato/pubblico delinea il rapporto tra singolo e collettività in un dato momento storico.
Privato è ciò che viene sottratto al pubblico, quindi ciò che riguarda il singolo e non la collettività.
Riguardo un dato privato, dunque, lo statuto fondamentale è l'opacità: solo il singolo può farne uso e consentire che altri ne facciano uso.
Riguardo un dato pubblico, lo statuto fondamentale è la trasparenza: la collettività può liberamente accedere al dato e farne uso.
In un contesto privato, l'opacità è la regola e la trasparenza l'eccezione basata su un legittimo interesse (pubblico) della collettività.
In un contesto pubblico, la trasparenza è la regola e l'opacità l'eccezione basata su un legittimo interesse (privato) del singolo.
Potere vs scelta.
Individuo.
Diritto umano (garanzia).
1948 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'art. 12.Le 4 paure di una società senza privacy (Dean Prosser, Privacy, Calif. L. Rew. 383, 398-401, 1960).
1890 Warren e Brandeis. The right to privacy. Privacy (Stanford Encyclopedia of Philospophy)
Intrusion.
Dissemination.
False light.
Appropriation.
Oggetto: dati privati - informazioni personali.
Contenuto: diritto ad essere lasciato solo (libertà da) - diritto di controllo dei dati (libertà di). (Articolo di Perini: privacy verticale (vs autorità) e passiva (libertà da) e orizzontale (vs privati) e attiva (libertà di)).
Rapporto: limitare il potere di interferenza.
Nuovo.
Helen Nissenbaum. Appropriatezza (contestuale) e distribuzione (information flow).
Neil M. Richards. Privacy (as property-assoluta) and confidentiality (relativa).
Infatti, la menzionata associazione effettuata da Cerved è suscettibile di mettere in cattiva luce il soggetto cui l'informazione, in ragione dell'operato accostamento, viene a riferirsi: in questi casi l'interessato potrebbe vedere incrinato il proprio diritto "meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva", con il rischio che, attribuendogli "elementi o fatti a lui estranei", si leda (alterandolo o travisandolo) il "profilo sociale del soggetto" (cfr. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769; v. pure Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13).
Infatti, la menzionata associazione effettuata da Cerved è suscettibile di mettere in cattiva luce il soggetto cui l'informazione, in ragione dell'operato accostamento, viene a riferirsi: in questi casi l'interessato potrebbe vedere incrinato il proprio diritto "meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva", con il rischio che, attribuendogli "elementi o fatti a lui estranei", si leda (alterandolo o travisandolo) il "profilo sociale del soggetto" (cfr. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769; v. pure Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13).
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